- LO STATUTO -



 

 

ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA - CIRCOLO DI GINEVRA
A.R.S.

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S T A T U T O

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Preambolo

L'associazione, retta dal presente Statuto è apartitica, non confessionale, non ha scopi lucrativi ed è retta da principi democratici, in rispetto alla Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi locali.

 

Articolo 1. Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata Associazione Regionale Sarda Circolo di Ginevra con sede a Ginevra .

Data della fondazione 01 maggio 1975

 

Articolo 2. Scopi

L'Associazione:

a) Si propone di fungere come centro di aggregazione dei Sardi residenti nel Cantone di Ginevra (Svizzera), nel pieno rispetto dei principi democratici e pluralisti .
b) Si prefigge di favorire lo sviluppo dell'economia sarda
c) Svolge attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei Sardi residenti fuori dalla Sardegna
d) Favorisce e cura lo sviluppo dei rapporti culturali,economici e turistici tra la Sardegna e la Svizzera
e) Coltiva e sviluppa le relazioni con le altre Associazioni democratiche presenti sul territorio.
f) Aderisce alla Federazione dei Circoli dei Sardi in Svizzera accettandone lo Statuto ed unificandone il proprio.
g) Si prefigge di conservare vivo il rapporto tra i propri Soci e gli Enti locali Sardi.

 

Articolo 3. Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono:

a) Sono Soci Ordinari ( Legge Regionale 15 gennaio1991, N ° 7 Art. 2 lettere a) – b) ; coloro che sono nati in Sardegna che abbiano stabile dimora in Svizzera e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo. I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana. Hanno il diritto di presenziare e/o intervenire alle Assemblee, il diritto di partecipare all'elezione del Direttivo e degli altri Organi, nonché il diritto di potersi candidare per fare parte dei medesimi Organi.
b) Sono Soci Simpatizzanti i non sardi amici della Sardegna che ne condividano gli “scopi” e si prodigano per favorirne il raggiungimento.
c) Hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ad eccezione dell'elettorato attivo e passivo.
d) I Soci Simpatizzanti partecipano alle assemblee riguardanti la vita associativa del Circolo, eccetto le Assemblee dei Soci che hanno all'ordine del giorno Trattande di cui all'articolo 5, e specificatamente nelle lettere c) d) f).
e) I Soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e al rispetto reciproco e si impegnano ad intervenire alle riunioni e assemblee.

 

Articolo 4. Organi

Sono Organi della Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
d) il Collegio dei Probiviri

 

Articolo 5. Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea è il massimo Organo deliberante:

a) È convocata almeno due volte all'anno su Ordine del Giorno comunicato almeno sette giorni prima della convocazione.

b) E' straordinaria su richiesta :

• di almeno(1/5) dei Soci

• della maggioranza del Consiglio Direttivo

• della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera

c) Ogni anno procede all'esame ed approvazione :

• del Bilancio Consuntivo, sentita la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Cassiere.

• del Bilancio Preventivo sentita la relazione del Presidente.

• del Programma delle Attività attinenti ai contributi erogati dalla Regione

d) Elegge, ogni tre anni con previsioni di rinnovo, per non più di due mandati consecutivi e nella composizione dei quali , nessun genere deve essere rappresentato in misura inferiore a 1/3:

• Il Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di nove Membri;

• Può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo , o dell'Assemblea Generale dei Soci, con voto palese, un Presidente Onorario,scelto fra i soci che si sono distinti nella conduzione e nell'affermazione dell'Associazione.

• Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti che sarà composto da tre Membri;

• Il Collegio dei Probiviri che sarà composto da tre Membri;

• Può eleggere nel Direttivo del Circolo al massimo un Socio Simpatizzante che svolge, alla pari degli altri Membri, attività sociale e morale attinenti alle finalità dell'Associazione e ne aiutano in qualche modo l'attività e che non potrà lo stesso ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione né quella di Delegato al Consiglio Nazionale della Federazione.

e) Delibera validamente:

• In prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;

• In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea può essere riunita mezz'ora dopo la prima;

• Su quanto figura all'Ordine del Giorno.

• E' di sua competenza anche: la modifica dello Statuto, la sorveglianza sulla gestione degli Organi dell'Associazione e la revoca.

Il voto per delega è ammesso. Un socio può essere titolare di una sola delega scritta, firmata e consegnata al Presidente dell'Assemblea solo per risoluzioni sociali. I votanti per delega sono considerati presenti.

Non sono accettate deleghe per l'assolvimento dei compiti statutari riguardanti l'Articolo 5, lettere c) d) f).

 

Articolo 6. Parità di voti

Nelle designazioni elettive di competenza dell'Assemblea Generale, in caso di parità di voti, sarà eletto il Socio più anziano per iscrizione. Se non sarà possibile stabilire l'anzianità di iscrizione, sarà eletto il candidato anziano di età.

Qualora la parità dei voti si verificasse in materia decisionale di competenza dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari, il voto di chi presiede vale doppio.

 

Articolo 7. Incompatibilità

I Membri del Consiglio Direttivo e parenti affini sino al 2° grado, non possono far parte del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Se parenti affini sino al 2° grado è esclusa la compresenza nell'Ufficio di Presidenza.

 

Articolo 8. Quote Sociali

I Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale pari a CH Fr. 20.

Il Consiglio Direttivo, può modificare la quota per unificarla con le Associazioni aderenti alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera o per motivi contingenti sino ad un massimo di CH Fr. 50.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno solare.

 

Articolo 9. Consiglio Direttivo

a) Elegge tra i propri componenti:

• Presidente

• Vice presidente

• Segretario

• Vicesegretario

• Cassiere

Che formano l'Ufficio di Presidenza.

b) Elegge altresì il Delegato che assieme al Presidente rappresenteranno il Circolo nel Consiglio Nazionale della Federazione.

c) Affida incarichi (deleghe) oltre a quelli indicati e potrà costituire gruppi di lavoro o di studio, di cui possono far parte anche Soci non Membri del Consiglio Direttivo.

d) Si doterà di un regolamento amministrativo interno, approvato dalla maggioranza dei suoi Membri, che stabilisca norme attuative e comportamentali.

e) Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere candidato alle elezioni nel Consiglio Direttivo, ogni Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota sociale e almeno dall'anno precedente.

f) E' composto da Soci Ordinari e può contare, al massimo, uno Socio Simpatizzante .

g) Delibera validamente sugli argomenti risultati all'Ordine del Giorno se sono presenti la metà più uno dei consiglieri; In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti;

h) Delibera sugli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione;

i) Cura il conseguimento dei fini Statutari.

j) Attua i deliberati dell'Assemblea dei Soci.

k) Assicura i necessari contatti tra i Soci e le altre Associazioni.

l) Ratifica e decisioni del Consiglio dei Probiviri, sulla sospensione e/o allontanamento dal Circolo , quei Soci che compromettono o comunque discreditino il nome della comunità Sarda o danneggino con il loro comportamento gli interessi generali del Circolo e svolgano attività disgregatorie , o diano luogo, con il loro comportamento a tensioni insanabili tra sardi o ad atti che siano contrari agli scopi fissati dal Circolo e dalle sue norme statutarie o che comunque dimostrino di non svolgere un'attività adeguata alla necessità degli emigrati. Prima dell'adozione di un qualsiasi provvedimento, dovranno essere formulati specifici addebiti ai soci interessati che hanno 15 giorni di tempo per presentare eventuali contro-deduzioni .La decisione d'espulsione sarà redatta con apposita delibera motivata nel registro del verbali a cura del Presidente e del Segretario.

m) Decide sull'ammissione o esclusione dei Soci; in base alla loro residenza Cantonale e territoriale, e sulla garanzia che offrono di serietà e operosità.

 

Articolo 10. Convocazioni

Il Consiglio Direttivo:

a) E' convocato dal Presidente o dal Segretario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

b) Si riunisce almeno una volta al mese.

c) Convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.

 

Articolo 11. Ordine del giorno

E' compito del Presidente, sentito il parere dell'Ufficio di Presidenza, oppure dei Consiglieri che chiedono la convocazione in base all'articolo 10 lettera a), proporre gli argomenti all'Ordine del Giorno, sia del Direttivo

Il Presidente è tenuto ad inserire nell'Ordine del Giorno gli argomenti eventualmente proposti dagli Organi della Regione Sarda, dalla Presidenza della Federazione, dal Collegio dei Probiviri, dai Revisori dei Conti o da almeno sei Consiglieri.

 

Articolo 12. Surrogazione

La surrogazione dei Membri dimissionari o decaduti del Consiglio Direttivo avviene mediante cooptazione di un socio in base all'art.9 lettera e).

Decadono dalla carica i Membri eletti del Consiglio Direttivo che sono stati assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.

 

Articolo 13. Decadenza e proroga

I Consiglieri decadono con la scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell'Associazione hanno funzione legittima sino a, quando restano in carica la metà più uno dei Membri eletti dall' Assemblea.

Venendo a mancare questa condizione, si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato prima della scadenza del suo mandato dall'Assemblea Generale.

 

Articolo 14. Il Presidente

Il Presidente:

a) Convoca l'Assemblea Generale dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo;
b) Rappresenta l'Associazione, assieme al Delegato, nel Consiglio Nazionale della Federazione;
c) Rappresenta l'Associazione verso Enti o persone con cui si allacciano rapporti di collaborazione;
d) Dirige le riunioni del Consiglio Direttivo;
e) In casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, salvo l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione;
f) Può delegare parzialmente, per singoli adempimenti e a tempo determinato, le proprie competenze ad altri Membri del Consiglio Direttivo o al Presidente Onorario;
g) Firma gli atti contabili unitamente al Cassiere;
h) Firma gli atti sociali.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Membro indicato dal Presidente oppure, in subordine, indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo , incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con altri Enti o Associazioni.

 

Articolo 15. Il Segretario

Il Segretario:

a) Cura la redazione dei verbali;
b) Si occupa della corrispondenza;
c) Firma, assieme al Presidente, gli atti ufficiali della Associazione;
d) Svolge le normali attività di segretariato.

 

Articolo 16. Il Cassiere

Il Cassiere:

a) Aggiorna l'elenco dei Soci;
b) Riscuote quietanza, custodisce i fondi dell'Associazione;
c) Firma assieme al Presidente gli atti contabili dell'Associazione;
d) Cura e aggiorna i conti dell'Associazione, verifica i conti bancari e/o postali intestati alla Associazione;
e) Redige le relative scritture contabili.

 

Articolo 17. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori nella sua prima seduta elegge il Presidente tra i propri Membri.

E' compito dei Revisori dei Conti verificare in qualsiasi momento l'attività amministrativa dell'Associazione.

Esaminato il conto consuntivo lo presenteranno all'Assemblea annuale dei Soci con una relazione illustrativa.

 

Articolo 18. Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i propri Membri.

E' compito dei Probiviri, su propria iniziativa o perché investiti dal Consiglio Direttivo, appianare eventuali divergenze sorte tra i Soci e giudicare su atti dannosi al buon nome dell'Associazione e dell'emigrazione Sarda in generale.

Possono proporre al Consiglio Direttivo l'adozione di opportune sanzioni e, nei casi più gravi, l'espulsione.

 

Articolo 19. Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) Contributi dei Soci;

b) Proventi da attività e manifestazioni;

c) Contributi del Fondo Sociale della Regione Sarda;

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 20. Rimborsi

Tutti i componenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente.

Qualora il Consiglio Direttivo deleghi un proprio rappresentante presso congressi, convegni ecc. rifonderà esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno.

È fatto divieto di ripartire tra gli associati , anche in forma indiretta , le risorse derivanti dai fondi regionali o altri soggetti pubblici o privati, salvo si tratti di compensi per attività lavorativa, regolata da apposito contratto in favore del Circolo. Rientrano comunque nel divieto di ripartizione i compensi di qualsiasi natura corrisposti a parenti e affini fino al 2° grado, a coniugi o ad altre persone conviventi dei componenti degli organi direttivi.

Rientrano, comunque nel divieto di ripartizione, i compensi di qualsiasi natura, corrisposti a parenti e affini entro il 2° grado , a coniugi o altre persone conviventi dei componenti degli organi direttivi.

 

Articolo 21. Responsabilità

L'Associazione non risponde di atti e impegni di qualsiasi tipo, assunti dai suoi Membri o Soci e in suo nome, se non vi sia stata la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Per gli impegni dell'Associazione, risponde unicamente il patrimonio della stessa. È esclusa ogni responsabilità personale.

 

Articolo 22. Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono valide se, in prima convocazione, é presente la maggioranza dei Soci. Se l'Assemblea ha luogo in seconda convocazione, le modifiche sono valide per approvazione della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 23. Durata

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione, può essere pronunciato dall'Assemblea dei Soci Ordinari, in caso di insolvenza nei confronti dello Statuto.

In caso di scioglimento i beni che non sono di proprietà della Regione Sarda saranno devoluti a fini sociali.

 

Articolo 24. Norma generale

Il presente Statuto non può essere interpretato né applicato in contrasto con le normative in materia di emigrazione promulgate dalla Regione Autonoma della Sardegna, della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera , del Codice Civile Italiano e Svizzero.

 

In data 1 maggio 1975, si é costituito in Ginevra l'Associazione Regionale Sarda di Ginevra.

 

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 2/07/2002 appositamente convocato:

Sentita

a) L'esigenza di rendere attuale lo Statuto in vigore
b) L'indicazione del Consiglio Nazionale della Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera di unificare gli Statuti delle Associazione aderenti.
c) La necessità di esaminare e contribuire al completamento della nuova bozza di Statuto.

Vista successivamente

La proposta definitiva di Statuto, concordata e votata da tutti i Circoli nella riunione del Consiglio Nazionale del 25.05.2003

Esprime

Nella riunione del Congresso Nazionale del-26.10.2003. Parere favorevole alla adozione del presente Statuto.

Si riserva

Di proporne l'adozione all'Assemblea dei Soci.

Auspica

Nel pieno rispetto delle peculiarità ed esigenze locali, l'adozione di uno Statuto unificato come indicazione del Consiglio Nazionale.

 

lo Statuto originario è stato Sostituito con il presente dopo essere stato approvato a maggioranza assoluta:

Nell'Assemblea Generale dei Soci del 12 dicembre 2003

 

Il segretario            Il Presidente

Usai Salvatore         Viglino Mario

 

Modifica e Aggiornamento Statuto

 

Decreto N°15 del 15.06.2006

Oggetto: L.R.7/91; atto di indirizzo interpretativo e applicativo Programma Annuale 2006- per l'Emigrazione allegato alla D.G.R.n.17/1 del 26.4.2006 e direttive ai sensi del Par.7.1.5. del Piano triennale alla D.G.R.n. 54/17 del 22.11.2005; UPBS

Le modifiche di tale Statuto sono state discusse e votate all'unanimità da tutti i Circoli nella riunione del Consiglio Nazionale tenutasi a Zurigo in data 10 dicembre 2006 .

Tale Statuto entra in vigore in seguito all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci , del giorno 02. febbraio 2007 .

 

Il Segretario                 Il Presidente

Imma Stocchino           Cav. Mario Viglino

 

Ginevra 02 febbraio 2007



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